Disposizioni sul divieto di fumo a scuola

Sanzioni e procedura di accertamento

Descrizione

Con la presente si richiama l’attenzione sull’importanza del rispetto del divieto di fumo all’interno e nelle pertinenze
della scuola, nonché la vigilanza da parte del personale affinché la normativa sia rispettata.
Si ricorda che all’interno dell’istituto è assolutamente vietato fumare.
Si ritiene opportuno evidenziare che il divieto di fumo nei luoghi pubblici è esteso alle istituzioni scolastiche e la
scuola, in qualità di comunità educante, è chiamata ad impegnarsi per diffondere abitudini volte a tutelare il
benessere e la salute degli studenti e a far sì che acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili,
improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013, il divieto di fumo è esteso, oltre che
ai locali chiuso, anche a tutte le aree esterne di pertinenza delle scuole, quali aree verdi, cortile, aree ginniche e ogni
altro luogo interno alle recinzioni della sede dell’Istituto.
Il divieto interessa tutto il personale scolastico, le studentesse e gli studenti e si estende ai genitori e a tutti gli
eventuali visitatori che si trovino nelle aree di cui sopra.
Sanzioni
Ai sensi dell’art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, chiunque violi tale divieto è soggetto alle sanzioni amministrative
pecuniarie che vanno da € 27,50 a € 275,00. La sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in
presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.
Sarà applicata la sanzione minima di 27,50 se il pagamento avverrà entro 15 giorni dall’infrazione, altrimenti si
applicherà quella ridotta di 55 euro se avverrà entro i 60 giorni. Superati i 60 giorni sarà inviata tutta la
documentazione al Prefetto.
Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell’applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le
singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 a 2.000,00
Euro.
I dipendenti della scuola, in aggiunta alla sanzione amministrativa, possono essere sottoposti a procedimento
disciplinare.

Per gli studenti che saranno sorpresi a fumare, saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni di
tipo disciplinare, saranno previste delle sanzioni pecuniarie a carico dei genitori.
Il pagamento deve essere effettuato tramite PagoPA e i trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta,
comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria dell’Istituto.
I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando al
Dirigente, con la massima tempestività eventuali episodi di violazione del citato Decreto Legge anche mediante
l’identificazione degli studenti che violano le predette disposizioni.

Procedura di accertamento
Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui si verifichino comportamenti non rispettosi del presente
regolamento, gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività:
a) accertare l’infrazione;
b) accertare l’età del trasgressore;
c) contestare immediatamente al trasgressore la violazione attraverso l’apposito verbale di accertamento.
Se il trasgressore è maggiorenne, potendo procedere a contestazione immediata, si procede alla redazione del
verbale in duplice copia, in base ai modelli predisposti, consegnando al trasgressore la prima copia del verbale
stesso. In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l’apposito verbale, si deve notificare
al trasgressore per posta, entro 90 giorni dall’accertamento, la prima copia del verbale – Se il trasgressore è
minorenne, non potendo procedere alla contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale si invia alla
famiglia la prima copia del verbale stesso.
L’autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla
contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.
I funzionari incaricati di vigilare sul divieto di fumare, ove non ricevano riscontro dell’avvenuto pagamento da parte
del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica hanno l’obbligo di fare rapporto, con le prove
delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Cosenza, che provvederà in merito.
Si rinvia al Regolamento sul Divieto di fumo pubblicato sul sito d’istituto.

 

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elisabetta D’Elia

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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